Si parla molto in questi giorni di adottare nuove regole per gli esami di Stato.
Il problema maggiore riguarda certamente l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, il cosiddetto “esame di maturità”.
Ma quali sono le norme attualmente in vigore che dovrebbero essere modificate?
Le disposizioni sono contenute nel decreto legislativo n. 62/2017, uno dei decreti applicativi della legge 107/2015.
Gli articoli dal 12 al 21 riguardano proprio l’esame finale del secondo ciclo.
Vediamo le più importanti.
ARTICOLO 13 – comma 2
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’esame di Stato… la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato….;
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19; c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
Art. 17 (Prove di esame)
Comma 1.
Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei lavori.
Comma 2.
L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
Comma 5.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
Comma 8.
Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti.
Vedremo quali di queste disposizioni verranno modificate dal Governo con il decreto legge che dovrebbe essere adottato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 3 aprile.
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