Sul parere del CSPI relativo alla bozza di ordinanza sugli esami di Stato del I ciclo interviene in queste ore Cisl Scuola con un comunicato che evidenzia alcuni aspetti piuttosto interessanti e che dovrebbero indurre ad una più attenta lettura del parere stesso.
“Il CSPI – si legge nel parere – ritiene che le eventuali specifiche misure da adottare per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo sono da considerare opportune per rispondere alle necessità formative degli alunni”.
“Tali misure specifiche – aggiunge il Consiglio – non possono essere rinvenute in una decurtazione di una prova scritta, tra l’altro ritenuta importante per verificare competenze di fondamentale importanza in ambito europeo e internazionale”.
E quindi “ridurre la procedura a due prove scritte, scegliendo solo quella relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento e quella relativa alle competenze logico-matematiche, rischia, inoltre, di creare una gerarchia di importanza tra le discipline, considerando le lingue straniere ancillari rispetto alle discipline di Italiano e Matematica”.
Parole dalle quali sembra di poter dedurre che secondo il CSPI l’esame di Stato del primo ciclo dovrebbe prevedere tre prove, italiano, matematica e lingua straniera.
Ma così non è, perché il parere si conclude con una richiesta ben diversa: “Il CSPI ritiene che una prova sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo 62/2017, che tenga a riferimento il profilo finale dello studente secondo le ‘Indicazioni nazionali per il curricolo’, così come è accaduto lo scorso anno, possa consentire di valorizzare il percorso scolastico di tutti e di ciascuno, facendo emergere le esperienze vissute e le competenze acquisite”.
Curiosamente, poi, il CSPI chiama in causa anche la stessa funzione complessiva dell’esame di Stato del primo ciclo “finalizzato – si legge nel parere – a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa”.
“Questa impostazione – argomenta il Consiglio – non prevede una mera valutazione sommativa delle diverse discipline, ma tende ad una valutazione formativa, orientata al miglioramento, impostazione già operativa nella valutazione periodica e finale nella scuola primaria, così come previsto dall’O.M. 172/2020”.
Osservazione certamente interessante che però appare quanto meno poco realistica dal momento che la valutazione formativa dovrebbe proprio avere lo scopo di consentire una regolazione/autoregolazione dell’intervento formativo: non è però molto chiaro come si possa modificare l’intervento formativo dopo l’esame stesso.
D’altronde non a caso la stessa legge parla proprio di funzione orientativa e prevede che al termine del ciclo la scuola debba rilasciare la cosiddetta “certificazione delle competenze”.
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