In base all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in seguito, legge n. 425/1997), come da ultimo modificato, la commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni. Vediamo di seguito la normativa collegata:
D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 – “ Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
C.M. n. 2 – prot. 2062 del 23 febbraio 2016 – Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2015/16
D.M. n. 36 del 28 gennaio 2016 – Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2015/2016