In relazione alla partecipazione dei candidati agli esami di Stato conclusivi del percorso di studio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, il Miur – ad integrazione della circolare n. 85 dello scorso 15 ottobre – evidenzia che l’articolo 1-quinquies del D.L. n. 134/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167/2009, ha introdotto all’art. 2, comma 3, della legge n. 425/97 la seguente norma: “Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame”.
Si mette in rilievo che a parziale rettifica della circolare ministeriale n. 85/2009 “ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per abbreviazione per merito, ai sensi del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio del secondo ciclo e tabelle di attribuzione del credito scolastico, articolo 4, comma 3, limitatamente al corrente anno scolastico 2009/2010, il voto di non meno di otto decimi nel comportamento è richiesto con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso”.
Pertanto può “essere ammesso, a domanda, direttamente agli esami di Stato per abbreviazione per merito, il candidato che riporti non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento nello scrutinio finale della penultima classe (a.s. 2009/2010) e che abbia riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline nei due anni antecedenti il penultimo, fermo restando che, a partire dall’a.s. 2008/2009 sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.