Valutazioni

Esame di Stato primo ciclo: scoppia la “grana” della composizione delle commissioni

Il tema della composizione delle commissioni per l’esame di Stato del primo ciclo era noto da tempo e adesso sta esplodendo con il rischio di trasformarsi in una “grana” davvero difficile da risolvere.

Il docente di religione deve partecipare a tutte le sottocommissioni

Il problema riguarda in particolare la partecipazione dei docenti di religione cattolica alle commissioni d’esame; il decreto ministeriale 741 del 3 ottobre scorso, che peraltro riprende le norme contenute nel decreto legislativo 62/2017,  è infatti molto chiaro: la commissione si articola in sottocommissioni, una per ciascuna classe d’esame e ogni commissione si riunisce sempre alla presenza di tutti i suoi componenti, compreso quindi il docente di religione cattolica.
Ma c’è un particolare di non poco conto: per l’insegnamento della religione cattolica è prevista un’ora settimanale e questo significa che il docente della materia si occupa in genere di 18 classi e spesso il docente stesso è assegnato a due istituzioni scolastiche diverse.

ANP chiede l’intervento del Ministero

Riuscire a far “quadrare” gli orari delle riunioni delle diverse sottocommissioni può essere davvero difficile.
Nei giorni scorsi è intervenuta sulla questione anche l’ANP con una lettera inviata al Ministero in cui si sottolinea la rilevanza del problema: “Questa Associazione, pur apprezzando senza riserve il ruolo valutativo dei docenti degli insegnamenti in questione, non può fare a meno di evidenziare le rilevanti difficoltà organizzative che deriverebbero alle scuole, e ai docenti stessi, qualora si dovesse garantire la loro presenza in ogni commissione. Essi, infatti, sono solitamente titolari in numerose classi (diciotto per ogni docente) e, in molti casi, anche in più scuole del territorio”. 
“Pertanto – conclude ANP – al fine di garantire un ordinato e agevole svolgimento delle prove d’esame, si chiede di fornire con urgenza una autorevole interpretazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo nonché nei successivi provvedimenti”.

Ma quando si adotta una nuova legge, c’è qualcuno che ne prevede l’impatto?

A questo punto non resta che aspettare i chiarimenti del Ministero anche se in questi casi ci si pone sempre una domanda cruciale: ma, in fase di adozione di un provvedimento di legge, gli uffici dei ministeri interessati forniscono un loro parere sull’impatto concreto delle “novità” ? Insomma, per dirla in modo più banale, ci si chiede come, concretamente, quella norma dovrà e potrà essere applicata?

Reginaldo Palermo

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