Le principali disposizioni normativeche regolamentano durata e svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono state riepilogate dall’U.s.r. per la Puglia con nota n. 5732 del 9 giugno 2015.
Si rimanda, per ogni ulteriore approfondimento, alla C.M. 31 maggio 2012, n. 48, nella quale si riuniscono tutte le disposizioni a carattere permanente relative agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Ammissione all’Esame di Stato
L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto finale. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.
Durata e svolgimento delle prove scritte a carattere non nazionale
Il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale è fissato dal Dirigente scolastico della scuola sede d’esami, sentito il Collegio dei docenti. Pertanto non è la commissione, in modo autonomo, a decidere la data delle prove scritte a carattere non nazionale.
Le prove scritte per l’esame di stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l’italiano, la matematica e le lingue straniere.
Ai sensi dell’art. 11 comma 23 dell’O.M. 90/2001 le prove scritte si dovrebbero svolgere nel seguente ordine: italiano, lingua straniera, matematica; tuttavia, il Dirigente scolastico della scuola sede d’esami, sentito il collegio dei docenti, può anche decidere di invertire l’ordine delle prove. Ai sensi della C.M. 32/2008, le prove scritte, la cui durata oraria è definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola, devono svolgersi in giorni diversi.
Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo) al 19 giugno 2015, data in cui si svolgerà la prova a carattere nazionale. Pertanto, il Dirigente scolastico della scuola sede d’esame, sentito il Collegio dei docenti, potrà deliberare che una o più prove scritte a carattere non nazionale siano svolte dopo il 19 giugno.
Per quanto riguarda le lingue comunitarie, le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.
Il Decreto Ministeriale 26 agosto 1981 (Criteri orientativi per gli esami di licenza media) prevede 4 ore per la prova di italiano e 3 ore per la prova di matematica e per quella di lingua.
Prova a carattere nazionale INVALSI
La calendarizzazione della prova INVALSI non rientra nelle competenze del Dirigente scolastico o del Presidente di commissione ma viene decisa, per tutto il territorio nazionale, dal MIUR. Per il corrente anno scolastico, la suddetta prova è fissata per il 19 giugno 2015; la prima sessione suppletiva è fissata per il 24 giugno 2015, la seconda sessione suppletiva per il 2 settembre 2015. Il giorno della prova nazionale è dedicato unicamente a tale prova. Qualora l’indisponibilità della sede d’esame nel giorno fissato, determinata da motivi eccezionali, non consenta l’espletamento della prova scritta nazionale nella sessione ordinaria, la prova stessa si terrà nella prima sessione suppletiva. Di ciò il Presidente della commissione informerà gli Uffici scolastici regionale e provinciale e l’INVALSI.
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