Nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020, svoltasi in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere sullo schema di Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.
Pur nella consapevolezza che l’Ordinanza applica il dettato del cd. Decreto Scuola, non ancora convertito in legge, il CSPI evidenzia che laddove l’art. 1, comma 4, lettera b) dispone “la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”, questo è in contrasto con l’art. 33, comma 5, della Costituzione che prescrive un esame di Stato per l’ammissione al ciclo successivo di scuola, tenendo distinti e separati lo scrutinio finale e l’esame di stato.
Nel valutare opportuna l’introduzione di una presentazione dell’elaborato prodotto dallo studente a formalizzare la conclusione di un percorso triennale molto significativo della vita scolastica dell’alunno e il passaggio al secondo ciclo di istruzione, il CSPI auspica che le tematiche oggetto dell’elaborato siano concordate dai docenti con l’alunno e assegnate dal consiglio di classe, tenuto conto delle sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza acquisiti.
Emergono, tuttavia, nella procedura di valutazione finale che sostituisce l’esame di Stato, due forti criticità.
La prima riguarda la tempistica: risulta infatti difficile – rileva il Consiglio – prevedere che l’illustrazione possa concludersi entro il termine delle lezioni, dal momento che essa impegnerebbe per più giorni tutti i componenti del consiglio di classe, la maggior parte dei quali titolari di più classi, anche terminali o appartenenti a scuole diverse, che proseguono le attività di didattica a distanza. Per tale ragione, per il CSPI, è necessario che l’Ordinanza preveda che la presentazione si svolga dopo il termine delle lezioni, entro la data dello scrutinio finale.
Per quanto concerne poi le modalità e ai criteri di attribuzione del voto finale, il CSPI ritiene che l’Ordinanza non definisca in modo chiaro come, in sede di scrutinio, si debba integrare la valutazione del percorso scolastico triennale con la valutazione dell’elaborato a cui deve essere attribuita una valutazione in decimi. “Si ritiene quindi necessario – si legge nel parere – che l’Ordinanza dia un’indicazione sull’incidenza che avrà sulla valutazione finale la valutazione in decimi attribuita all’elaborato e alla sua presentazione, […] lasciando alle competenze del collegio dei docenti in materia di valutazione la definizione di criteri e di modalità”.
In proposito, il CSPI suggerisce di modificare così l’art. 7, comma 2:
“Terminate le operazioni di cui al comma 1, tenuto conto del percorso scolastico triennale, della valutazione dell’elaborato di cui all’art. 3 e della presentazione orale dello stesso di cui all’art. 4, documento di cui al comma 1, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, attribuendo all’elaborato e alla sua presentazione un valore fino al 20%”.
In merito invece all’art. 4, riguardante la modalità di presentazione degli elaborati, non compare nessuna annotazione.
Con riferimento infine all’art. 5 della bozza di ordinanza, il CSPI suggerisce di riformulare il testo, chiarendo le modalità di assegnazione e soprattutto di valutazione dell’elaborato.
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