Gli obblighi di lavoro del personale docente sono regolati dagli articoli 40, 41 e 42 del Contratto di lavoro del’95, tuttora in vigore per la fattispecie. Per quanto riguarda gli esami, la norma di riferimento è l’articolo 42 comma 3, lettera c) dello stesso accordo, che recepisce l’articolo 395, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 297/94.
Il combinato disposto della norma primaria e della clausola contrattuale, che non può essere evidentemente peggiorativa, fa sì che l’obbligo di prestare servizio durante il periodo degli esami produca effetti solo nei confronti dei docenti membri di commissione.
D’altra parte, l’obbligo di disponibilità a sostituire i colleghi che dovessero rendersi indisponibili va formalizzato attraverso un’apposita nomina. In caso contrario il docente supplente non può prendere parte alle operazioni d’esame. Di qui la inesistenza dell’obbligo di firma per i docenti che non sono membri di commissione.
Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…
La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…
Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…
Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…
Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…
Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…