La Commissione degli esami di Stato 2019 potrà, come è sempre accaduto negli esami di maturità degli ultimi lustri, assegnare un bonus fino a 5 punti per tutti gli studenti che hanno raggiunto un certo credito scolastico e, in sede di esame, hanno avuto un certo punteggio nelle prove di esame.
I candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti (30/40 di credito scolastico) e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti (50/60 totale punteggio della I, II prova e colloquio).
È utile ricordare che con il d.lgs. 62/2017 è stato introdotto un nuovo punteggio di calcolo del credito scolastico, tale da arrivare al massimo a 40 punti totali. In terza si possono avere massimo 12 punti, in quarta massimo 13 e in quinta massimo 15, per un totale di 40 punti di credito, ovvero il 40% del punteggio massimo dell’esame di Stato che è cento centesimi e lode. In buona sostanza le prove di esame hanno un peso del 60% rispetto al voto complessivo.
Condizione necessaria ma non sufficiente per avere il bonus fino ad un massimo di 5 punti agli esami di Stato è quello che il candidato raggiunga allo scrutinio finale almeno 30 punti di credito scolastico. Per potere ottenere tale bonus, oltre ad un credito uguale o superiore a 30 punti, necessitano almeno 50 punti nella somma dei punteggi delle 2 prove scritte e del colloquio di esame.
In buona sostanza un candidato che abbia totalizzato almeno 80 punti su 100, tra credito scolastico e prove di esame, potrà aspirare al bonus di 5 punti.
Negli anni precedenti questa soglia era più alta e sbilanciata sulla valutazione delle prove di esame. In passato tale bonus poteva essere assegnato agli studenti che totalizzavano 85 punti su 100, tra credito scolastico (almeno 15 punti) e prove di esame (almeno 70 punti).
Adesso serve un credito scolastico di almeno 30 punti, che significa uno studente valutato in media tra il 7 e l’8, e 50 punti della valutazione delle tre prove (due scritte e una orale) che significa avere preso in media un voto tra l’8 e l’8,5.
Ai sensi dell’art.18, comma 5, del d.lgs.62/2017, la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
Questa norma legislativa è ripresa nell’O.M. n.205 del 11 marzo 2019 all’art.14, comma 11, in cui è scritto che Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti, nonché i criteri per l’attribuzione della lode.
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