Per l’ammissione agli esami di maturità 2019, quella proroga a metà sulle prove INVALSI sta provocando confusione tra Dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie.
Con il decreto legge n.91 del 25 luglio 2018, denominato decreto milleproroghe, all’art.6, comma 3-septies, è stata prorogata di un anno, dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2019/2020, l’obbligo di partecipazione dello studente o studentessa, che frequenta la quinta classe della scuola secondaria di II grado, del test INVALSI ai fini dell’ammissione agli esami di Stato 2019.
In buona sostanza il termine dell’entrata in vigore dell’articolo 13, comma 2, lettera b), e dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.
È utile ricordare che il d.lgs. 62/2017 all’art.13, comma 2, precisava che l’ammissione all’esame di Stato 2019 era disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, se tra i requisiti c’era anche quello della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19. Questo requisito di ammissione, per l’anno scolastico 2018/2019, è venuto meno per effetto della proroga attuata dall’art.6, comma 3-septies, del d.l. 91/2018.
La proroga ha riguardato esclusivamente la partecipazione al test Invalsi da parte degli studenti al fine di ottenere l’ammissione agli esami di stato che inizieranno con la prova scritta di italiano il 19 giugno 2019, cosi come previsto dall’art.1 dell’O.M. 205 dell’11 marzo 2019.
C’è da dire che non essendo stato prorogato all’anno scolastico 2019/2020, anche l’art.19 del d. lgs. 62/2017, come avvenuto per l’art. 13, comma 2, lettera b), e dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo del medesimo decreto legislativo, le prove INVALSI devono essere predisposte dall’Istituto di valutazione e sostenute dalle studentesse e dagli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, attraverso una prova computer based, volta a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.
Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
In buona sostanza la scuola è obbligata a invitare gli studenti e le studentesse a sostenere il test Invalsi di italiano, matematica e inglese, c’è l’obbligo di somministrare anche la prova suppletiva nel caso di assenze per gravi motivi documentati (valutati dal Consiglio di classe), ma la non partecipazione degli studenti a tale prova in nessun modo può essere pregiudizievole per la loro ammissione agli esami di Stato.
In questi giorni che si stanno svolgendo i test INVALSI, in alcune scuole ci sono stati alunni assenti e si è ingenerata confusione sul fatto che queste prove sono obbligatorie per legge. In ogni caso una cosa è assolutamente certa, gli alunni che non svolgeranno una, o tutte le prove Invalsi non potranno essere non ammessi per questa mancanza, lo dice chiaramente l’art.6, comma 3-septies,del decreto legge 91/2018, con buona pace di chi sostiene che l’alunno ha l’obbligo di sostenere la prova pensa la non ammissione agli esami.
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