Le modifiche per l’esame di Stato 2019/2020 saranno poche e marginali, probabile l’eliminazione delle tanto chiacchierate buste del colloquio e il relativo sorteggio, i punteggi del credito, delle prove scritte e del colloquio rimarranno invariati.
I candidati che sosterranno l’esame di Stato alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 avranno solo convertito il credito scolastico del terzo anno di scuola secondaria di II grado dal vecchio credito al nuovo credito, in quanto hanno già ricevuto il punteggio di credito scolastico del quarto e riceveranno quello del quinto anno con il nuovo calcolo, ovvero rispettivamente fino ad un massimo di 13 e 15 punti.
La tabella di conversione del credito conseguito per il III anno è la seguente
Vecchi punteggi di credito classe III | Punteggi convertiti nel nuovo credito |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 12 |
Il massimo del credito scolastico nel triennio della scuola secondaria di II grado è 40, frutto di 12 punti in terza, 13 punti in quarta e 15 punti in quinta.
La commissione d’esame, in aggiunta del credito scolastico stabilito dal Consiglio di classe, dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle due prove previste ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 17 del d.lgs. 62/2017, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.
La somma delle due prove scritte e della prova orale dà un massimo di 60 punti che verranno sommati al punteggio del credito scolastico per dare il risultato finale in centesimi.
La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
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