Al testo del disegno di legge n. 960 presentato dal Governo sono stati apportati in Commissione Cultura una serie di emendamenti e nel nuovo testo (che nel nostro allegato consultabile dal link viene preceduto dal testo della relazione della VII Commisione permanente nonché dai pareri della I Commissione – Affari Costituzionali e della V Commissione – Programmazione economica) vengono assorbiti anche altri due disegni di legge in materia, presentati rispettivamente dai senatori Valditara e Schifani.
La novità di maggior rilievo riguarda la composizione della commissione esaminatrice, che sarà composta da non più di sei commissari, dei quali la metà esterni all’istituto, così come il presidente. Ogni due classi verranno nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di scuola statale o paritaria.
Per quanto riguarda lo svolgimento, è confermato che l’esame si articola su tre prove scritte ed un colloquio; ma la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, terrà conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e potrà articolarsi in più giorni anche negli istituti tecnici e negli istituti professionali, così come era già previsto negli istituti d’arte e nei licei artistici.
Fermo restando che il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100, la commissione potrà disporre di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio; il candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Agli studenti che conseguono il punteggio massimo di 100 senza fruire dei punti (non più di 5) che la commissione può integrare al punteggio ottenuto dal candidato (laddove possa vantare un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo agli esami di non meno di 70 punti) può essere attribuita la lode.
Per accedere agli esami di Stato, gli alunni delle scuole statali e paritarie – nonché quelli delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento – è necessario che siano valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi.
Ma nel comma 1 dell’art 3 relativo alla disposizioni transitorie e finali si specifica che per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per quanto concerne la sede d’esame, i candidati esterni potranno sostenere le prove presso gli istituti statali e paritari.
Inoltre, all’esame di Stato possono essere ammessi con abbreviazione di un anno gli alunni che hanno acquisito particolari meriti scolastici.
Il disegno di legge conferisce al Governo la delega in materia di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati di eccellenza ottenuti nei percorsi di istruzione (con incentivi di natura anche economica finalizzati alla prosecuzione degli studi). Con riferimento alla misura dei compensi per presidenti e commissari si evidenzia che viene stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale scolastico; in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi di cui all’art. 4 della legge n. 425/97 si provvede con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, adottato di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze (in fase di prima attuazione, si prevede uno stanziamento massimo di 138.000.000 di euro).
Se in tempi brevi anche l’Assemblea della Camera dei deputati approverà il provvedimento, già alla fine di quest’anno scolastico l’esame di Stato si svolgerà tenendo conto delle riforme previste.