Attualità

Esami di maturità, sono “attività didattiche”: normativa dimenticata?

L’O.M. sull’esame di maturità potrebbe avere elementi di incongruenza con precedenti leggi?  Ricordiamo che ovviamente una Ordinanza ministeriale è comunque un atto amministrativo e tra le “fonti del diritto” risulta quindi secondaria rispetto ad una legge, un decreto legislativo, un decreto legge.

In effetti nell’O.M. del 16 maggio scorso sugli esami di Stato del II ciclo trovo un riferimento esplicito (anche se mai ho trovato la frase “gli esami si svolgono in presenza”, ricorrente invece nei comunicati pubblicati sul sito del M.I.) soltanto all’art. 5 (sedi dell’esame): “ Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo (si intende il D.Lgs. n. 62/2017, N.d.R.) sono sedi dell’esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati” (diamo per buono che ciò espliciti che si svolgono nelle sedi scolastiche).

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

E ora leggiamo cosa sancisce il comma 2 dell’art.74 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, che non riporta differenze nell’art. 74 neppure nella stesura del Testo Unico  coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 5 marzo 2020): “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.

Quindi gli esami di maturità fanno parte delle attività didattiche, ricordiamo questo passaggio normativo.

E poiché il recente Dpcm dell’11 giugno scorso all’art. 1 comma 1 punto “q” cita l’art. 1 del D.L. n. 22/2020, segnaliamo che nel suddetto art 1 del decreto legge al comma 4 si legge: “Nel  caso  in  cui  l’attività didattica in presenza  delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  possano  svolgersi esami in presenza (…)” si dispone “…l’eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per  garantire la completezza  e la congruità della valutazione (…)”. Quindi non si parla affatto di esame in presenza (ad esempio, invece, per i candidati esterni il comma 7 dell’art. 1 recita esplicitamente “i candidati esterni svolgono in presenza gli  esami  preliminari”), sembrerebbe semmai un orientamento verso “modalità anche telematiche” (e se ricordate allora infatti la ministra dell’Istruzione ancora sembrava propendere per la cautela raccomandata dai virologi e quindi per un esame che non prevedeva la presenza fisica onde evitare quelli che soprattutto allora erano considerati notevoli rischi sanitari). D’altra parte ricordiamo, come dicevo, quanto appreso dal D.L.vo n. 297/94 sul fatto che gli esami di maturità sono a tutti gli effetti considerati attività didattiche.

E ricordiamo anche che il successivo art. 2, comma 3, del decreto legge 22 dell’8 aprile 2020 (poi convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n. 41 del 6 giugno 2020 e citato nel passaggio del Dpcm dell’11 giugno scorso sul quale fra poco ci soffermeremo) specifica che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”.

Il Dpcm dell’11 giugno proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza

Con parole diverse il concetto è ripetuto nel Dpcm dell’11 giugno scorso, dove anzi al comma 1 punto “q” dell’art.1 si specifica in modo più completo che “sono  sospesi i servizi educativi per l’infanzia (…) e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (anche se poi per queste ultime, Università e Afam, tali disposizioni non sembrano più perentorie nel punto “s” del comma 1, N.dR.), di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani (…) ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”. Chiariamo subito l’efficacia temporale del provvedimento: nelle “disposizioni finali” (art 11) del Dpcm si legge: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 (…) e sono efficaci fino al  14 luglio 2020”.

E ritornando al comma 1 punto “q” dell’art.1, il Dpcm dell’11 giugno inoltre precisa:  “Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale (…). I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza”. Quindi i docenti e il resto dei lavoratori presenti agli esami di maturità nonché i ragazzi che svolgono il colloquio sono equiparati… a chi fa corsi di formazione specifica in medicina generale (cioè i medici che serve formare urgentemente), addirittura ben oltre quanto richiesto ai medici in formazione specialistica e ai tirocinanti delle professioni sanitarie e medica che possono in ogni caso proseguire i loro corsi e le loro attività anche “in modalità non in  presenza”‼ Stupefacente! E tutto ciò perché? Per il “sapore dell’esame” e il “rito di passaggio”?!

Nonostante le raccomandazioni dei virologi sulla cautela in quanto la scuola è purtroppo un luogo di alto rischio di contagio e le preoccupazioni espresse dall’Inail non solo per i soggetti “fragili” ma anche per quelli più avanti con l’età (oltre i cinquantacinque anni). Ora non resta che augurarsi ovviamente che non capiti alcun caso di contagio, anche perché se malauguratamente dovesse succedere qualcuno potrebbe chiedersi perché un Dpcm che sospende le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado sembra ignorare che in tali attività rientri l’esame di maturità, come si legge nel “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

La motivazione dell’esame in presenza? Ufficialmente “il sapore dell’esame” e il “rito di passaggio”

Personalmente non intendo prendere posizione in questa occasione sugli esami in presenza o a distanza (attraverso un colloquio in videoconferenza), non ho interessi specifici non essendo un docente, ma penso che ogni decisione politica debba poggiare su motivazioni solide (e quelle del “sapore dell’esame”, del “rito di passaggio”, della “occasione unica” – non lo è anche l’esame di laurea una “occasione pressoché unica”, che però si è svolta in questa emergenza tramite collegamenti on line? – non mi sembrano…. scientificamente più valide di quelle prudenziali espresse da medici e virologi, e a chi continua con paragoni impropri come ‘riaprono i bar e gli stabilimenti balneari’ è inutile rispondere) e penso soprattutto che ogni decisione debba confrontarsi con il dettato normativo vigente.

Perché le decisioni non si prendono attraverso esternazioni che “magicamente” diventano esecutive (aggiungendo l’ormai consueto “in sicurezza e senza assembramenti”), ma attraverso percorsi normativi solidi. Qualcuno potrebbe aggiungere che ha supportato la decisione dell’esame in presenza il Comitato tecnico scientifico insediato dalla ministra al M.I. Però ciò conta poco, se non a sottolineare che quando si nominano Comitati e Commissioni sarebbe bene che oltre a qualche componente in più fra gli insegnanti (in questa ce n’è una sola) ci fosse qualcuno esperto nella normativa scolastica, invece dei soliti e immancabili rettori e/o docenti universitari (che oltre che a pensare, “premurosamente”, di riformare la scuola farebbero bene a mettere mano ai tanti problemi, anche di gestione, del sistema universitario) e nel caso di questo Cts di un paio di amministratori delegati di aziende private.

Se gli esami si fanno in presenza anche il rientro potrà avvenire senza Dad o formule “miste” (oltre che nel rispetto del contratto)

Inoltre, per fugare il dubbio che abbia scritto le suddette considerazioni in quanto fautore della didattica a distanza, chiarisco che ritengo la Dad uno strumento didattico utile solo in condizioni emergenziali, che non può essere sostitutiva della didattica in presenza a scuola (neppure con soluzioni “pasticciate” del tipo “metà in presenza e metà a distanza”) e anzi mi aspetto visto che si è deciso per una “maturità” in presenza a giugno che a settembre si torni in aula in presenza anche alle scuole superiori senza riproporre strane formule quali appunto una “didattica mista”. Naturalmente garantendo il “distanziamento” grazie alla formazione di classi con un numero di alunni non superiore ai 15 (peraltro in aula nella riunione plenaria delle due sottocommissioni di questi esami di Stato non erano già in 13, spesso più i docenti di sostegno?).

Invece vi sono Ust che nella formazione delle classi, come rilevato in una notizia pubblicata qualche settimana fa su questa testata, “si stanno addirittura mostrando più rigidi che in passato, non considerando minimamente l’emergenza”: in tal senso in un recente articolo chiedevo (oltre ad una riapertura che tenga conto anche del rispetto del contratto vigente dei docenti) un intervento del Ministero, vista l’eccezionalità della situazione, che almeno per questo anno desse direttive precise in tal senso agli Uffici scolastici territoriali.

Per evitare la formazione di “classi pollaio” è ovviamente necessario un piano di assunzioni adeguato alle necessità (ben oltre il mantenimento degli organici di cui si fa vanto il Ministero) e alla obiezione che il costo sarebbe davvero elevato rispondo che sulla bocca di tutti la scuola è diventata un’autentica priorità (e se è così si investa massicciamente dopo i tanti anni di tagli!). Altrimenti si potrebbe pensare che sono solo parole al vento, “fumo negli occhi” e che invece magari si vuole perpetuare la Dad per altri motivi non strettamente didattici.

Andrea Toscano

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