I percorsi sussidiari, precisa una nota della Flc-Cgil, sono stati formalmente avviati dall’a.s. 2011/12 a seguito della sottoscrizione dell’intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/07/2011. Da segnalare che il percorso di “Operatore del mare e delle acque interne” è stato avviato invece nel 2012/13 a seguito dell’Accordo del 19/01/2012.
L’effettuazione degli esami di qualifica nell’ambito dei “nuovi” percorsi IeFP rientra tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) definiti dal D.Lgs. 226/05 e specificatamente regolati dall’art. 20.
Nonostante la genericità di tali disposizioni, occorre tuttavia ricordare che il medesimo Decreto Legislativo 226/05 all’art. 15 precisava che le modalità di accertamento dei LEP dei percorsi IeFP e quindi anche degli esami di qualifica, fossero stabiliti con il medesimo regolamento che doveva definire, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, gli “standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici (art. 7 comma 1 lettera c) della Legge 53/03).
Tale Regolamento in realtà non è stato mai emanato e questo crea di per sé un vulnus piuttosto rilevante sulla tenuta e sulla solidità di tutto il sistema di IeFP.
Per completare il quadro normativo, occorre ricordare che l’Intesa del 16 dicembre 2010 stabiliva che “Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica (…)” fossero a carico delle Regioni.
In queste settimane un gruppo tecnico delle Regioni allargato al MIUR sta lavorando per la definizione di: un documento tecnico sulle procedure di esame di qualifica in esito a percorsi di IeFP dell’Accordo e delle Linee Guida per i passaggi tra i sistemi di Istruzione e IeFP e viceversa.