Home Archivio storico 1998-2013 Esami di Stato Esami di qualifica professionale: attenzione ai programmi dei candidati esterni

Esami di qualifica professionale: attenzione ai programmi dei candidati esterni

CONDIVIDI

In questi giorni si stanno svolgendo, nelle terze classi degli istituti professionali, gli ultimi esami di qualifica del vecchio ordinamento di studi, quello recentemente cambiato dalla riforma Gelmini.
Le commissioni d’esame devono stare particolarmente attente, per quanto riguarda i candidati esterni, ai loro programmi, presentati per disciplina.
 Infatti, Il comma n. 6 dell’art. 19 dell’O.M. n. 90 del 2001 dice: “All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati [privatisti]; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami”.
In altre parole se la commissione ritiene non adeguati i programmi disciplinari presentati da un privatista, ha il dovere di non ammetterlo alle prove di esame.
 La non adeguatezza di un programma è un dato da confrontare con il livello quantitativo e qualitativo dei programmi svolti durante l’anno scolastico dagli studenti interni all’istituto sede d’esame. Quindi deve essere cura del candidato esterno confrontare i propri programmi con quelli svolti dai docenti titolari delle discipline trattate all’esame, calibrando nella giusta maniera lo studio disciplinare. Inoltre è bene ricordare i commi 4 e 5 dell’art. 21 dell’O.M. n. 90 del 2001 che dicono rispettivamente: (comma 4) “la valutazione della rispondenza dell’attività di lavoro (dei candidati esterni) ai requisiti indicati, ai fini dell’ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.
L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza”; (comma 5) “per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98″.