Con l’entrata a regime della nuova riforma degli esami di Stato, è utile sapere che non sarà più necessario, per gli studenti delle quinte classi, avere tutti sei nelle materie di studio. Nemmeno la media del sei agli scrutini finali sarà necessaria per ottenere l’ammissione agli esami Stato.
Con il d.lgs.62 del 13 aprile 2017 sono state abrogate alcune norme sulla valutazione degli studenti, che erano state disposte dal Decreto del Presidente della Repubblica n.122 del 2009.
In modo particolare bisogna evidenziare che il d.lgs. 62 all’art. 26, comma 6, dispone, con effetto a partire dal 1° settembre 2017, la cessazione dell’efficacia, tra altre norme, dell’art.6 del DPR 122/2009.
In buona sostanza l’art. 6 del DPR 122/2009, riferito all’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione, prevedeva che gli alunni dell’ultimo anno di scuola secondaria di II grado, per avere l’ammissione agli esami di Stato nello scrutinio finale, avrebbero dovuto conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato.
L’abrogazione dell’art.6 del DPR 122/2009, prevista appunto dall’art.26, comma 6, del d.lgs. 62/2017, consentirà di ammettere agli esami di Stato, quegli studenti, dell’ultimo anno di istruzione del secondo ciclo, che dovessero avere riportato qualche insufficienza nelle discipline o anche nel comportamento.
Potrebbero essere ammessi anche gli studenti che allo scrutinio finale dovessero riportare una media dei voti complessiva inferiore ai sei decimi.
Come abbiamo già detto più volte, la tabella dei crediti scolastici per l’anno scolastico 208/2019 è stata modificata con quella presente nell’Allegato A del d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017.
Ai sensi dell’art.15 del d.lgs. n.62/2017 in sede dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019 il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, come si evince dall’art.15, comma 2, del d.lgs n. 62/2017, la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
Nella tabella dei crediti scolastici della classe quinta, compare per la prima volta il termine M < 6, ovvero media dei voti minore della sufficienza. A coloro che dovessero trovarsi malauguratamente con una media inferiore a sei decimi, spetteranno da un minimo di 7 a un massimo di 8 punti.
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