Il lunedì 18 giugno 2018 è il giorno della prima riunione per l’avvio degli esami di Stato 2017/2018 della scuola secondaria di II grado. Ecco cosa dice la normativa in riferimento al primo incontro.
NORMATIVA SU RIUNIONE PLENARIA E DIARIO OPERAZIONI DEGLI ESAMI DI STATO 2018
È utile sapere che all’art.12 dell’O.M. n.350 del 2 maggio 2018 si specificano le norme riguardanti la riunione plenaria e il diario delle operazioni degli esami di Stato 2017/2018.
Come prima cosa il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate (che formano la Commissione), unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l’istituto di assegnazione, il 18 giugno 2018 alle ore 8,30.
Il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, ovvero al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.
Bisogna sottolineare che, in caso di docenti che fanno parte di due commissioni differenti, è necessario che i Presidenti delle due Commissioni si accordino per verbalizzare orari diversi della riunione, garantendo al docente comune di partecipare prima ad una e poi all’altra adunanza. Nella riunione plenaria, il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione (quinta classe), fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni (quinte classi).
Il Presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
RIUNIONI PRELIMINARI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO 2018
Ai sensi dell’art.15 dell’O.M. n.350 del 2 maggio 2018 per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare. Inoltre il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.
Importantissimo è il fatto che Presidente e Commissari debbano dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare e inoltre devono anche dichiarare che non hanno impartito lezioni private ai candidati assegnati alla commissione stessa.
Se il Presidente riscontrasse, dalle dichiarazioni rilasciate, un rapporto di parentela o un’attività di lezione privata tra un componente della Commissione e un allievo, scatta immediatamente la sostituzione per incompatibilità.
Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.
Dall’esame della documentazione dei candidati e delle classi, compreso il documento del 15 maggio, il Presidente della commissione, qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’articolo 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva.
Se invece esistono situazioni sanabili, il Presidente li comunica al Dirigente scolastico, che li può sanare riunendo d’urgenza il Consiglio di classe.
Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio.
Infine nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti.