Come ogni anno, il MIUR ha dettato istruzioni in merito alla presentazione delle domande di partecipazione, da parte dei candidati interni ed esterni, agli esami di Stato.
Per l’a.s. 2018/2019 bisogna fare riferimento alle indicazioni fornite con nota prot. n. 17676 del 12 ottobre 2018.
In particolare, i candidati esterni entro il 30 novembre debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza.
I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l’esame. E dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2019.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2019 sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, tenendo comunque presente che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.
Il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, sempre che siano ammessi in sede di scrutinio finale.
Riportiamo di seguito una tabella con tutte le scadenze da rispettare:
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA | SOGGETTI INTERESSATI
|
DESTINATARI DOMANDA
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30 novembre 2018 | Studenti dell’ultima classe (Candidati interni) | Dirigente scolastico della scuola frequentata |
31 gennaio 2019 | Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni) | Dirigente scolastico della scuola frequentata |
30 novembre 2018 | Candidati esterni | Direttore Generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza |
30 novembre 2018 | Studenti in possesso del diploma professionale di ”tecnico” (Regione Lombardia) | Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale |
30 novembre 2018 | Studenti in possesso del diploma professionale di tecnico (Province autonome di Trento e Bolzano) | Dirigente/direttore della sede dell’istruzione formativa frequentata per il corso annuale |
30 novembre 2018 | Candidati detenuti | Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale |
31 gennaio 2019
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Domande tardive | |
Candidati interni | Dirigente scolastico della scuola frequentata | |
Candidati esterni | Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza | |
20 marzo 2019 | Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 (Candidati esterni) Direttore Generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza |
In merito al pagamento di tassa e contributo, la circolare MIUR ha ricordato che per i candidati interni il versamento della tassa erariale per esami è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Invece, per i candidati esterni il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. Per quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo, esso deve essere
effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
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