Con nota prot. n. 17676 del 12 ottobre 2018 il MIUR ha dettato istruzioni in merito alla presentazione delle domande di partecipazione, da parte dei candidati interni ed esterni, agli esami di Stato.
La prima scadenza per la presentazione delle domande è stata il 30 novembre.
La stessa nota dice che eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2019.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2019 sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, tenendo comunque presente che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.
Il suddetto termine è di natura ordinatoria e i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, sempre che siano ammessi in sede di scrutinio finale.
Sempore entro il 31 gennaio possono inoltre presentare domanda gli studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni).
Riportiamo di seguito una tabella con tutte le prossime scadenze da rispettare:
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA | SOGGETTI INTERESSATI
|
DESTINATARI DOMANDA
|
31 gennaio 2019 | Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni) | Dirigente scolastico della scuola frequentata |
31 gennaio 2019
|
Domande tardive | |
Candidati interni | Dirigente scolastico della scuola frequentata | |
Candidati esterni | Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza | |
20 marzo 2019 | Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 (Candidati esterni) Direttore Generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza |
In merito al pagamento di tassa e contributo, la nota MIUR ha ricordato che per i candidati interni il versamento della tassa erariale per esami è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Invece, per i candidati esterni il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. Per quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo, esso deve essere
effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
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