Il punteggio complessivo con cui uno studente o studentessa può superare gli esami di stato è 100/100. Tale punteggio è suddiviso equamente per un 50% raggiungibile attraverso i voti delle tre prove previste, l’altro 50% è dato dai crediti ottenuti nel secondo biennio e nell’ultimo anno scolastico.
Conversione dei crediti del triennio
Per l’anno scolastico 2021/2022, il consiglio di classe, con la partecipazione del docente di IRC o degli insegnamenti alternativi, ha il compito di convertire il credito già assegnato secondo l’allegato A al decreto 62 del 2017, nell’ambito della fascia, nel credito previsto dall’allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022, al fine di poter far conseguire il punteggio massimo di 50 punti.
Allegato C Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo.
Punteggio in base 40 | Punteggio in base 50 |
21 | 26 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 31 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 36 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 41 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 46 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
Nell’azione di conversione il consiglio di classe terrà conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor.
Casi particolari attribuzione crediti candidati interni
L’O.M. all’art. 11 comma 4 ha previsto l’attribuzione dei crediti per i candidati interni che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Per i candidati che hanno frequentato un corso di studio quadriennale e sono ammessi a sostenere gli esami di maturità, il credito scolastico da considerare è quello attribuito al termine della classe seconda, terza e quarta;
- Nel caso in cui uno studente o studentessa, per merito, dovesse abbreviare il corso di studi, il credito per il 5° anno deve essere attribuito nella misura massima prevista di 15 punti;
- Nel caso di candidati interni mancanti di credito scolastico per la classe terza o per la quarta, o per tutte e due, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale della classe quinta, attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;
- agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente abbia conseguito l’idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta;
Casi particolari attribuzione crediti candidati esterni
per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare sulla base delle seguenti indicazioni:
- risultato delle prove preliminari per la classe quinta;
- qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta sono attribuiti punti otto;
- qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe terza sono attribuiti punti sette;
- qualora il candidato sia in possesso della promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è quello già maturato nei precedenti anni.