Le questioni relative alla privacy degli alunni toccano anche gli esami di Stato. Le ordinanze del primo e del secondo ciclo, infatti, chiariscono gli aspetti riguardanti la pubblicazione dei risultati delle prove, sia in riferimento agli alunni che non riescono a diplomarsi, sia in riferimento a quegli studenti ai quali siano stati riconosciuti disturbi specifici di apprendimento o disabilità tali che, ad esempio, le prove d’esame non siano equipollenti. Come comportarsi in questi casi? Cosa va pubblicato e cosa va omesso?
Secondo l’OM 64/2022 che disciplina gli esami di terza media, l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione; nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
Per gli alunni che non dovessero riuscire a diplomarsi andrà posta la sola dicitura “Non diplomato”.
Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.
Nel caso dell’esame di maturità, disciplinato dall’OM 65/2022, ancora prima degli esiti dell’esame vengono pubblicati i punteggi delle prove.
Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, almeno due giorni prima dell’inizio dei colloqui, per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA e i candidati con disabilità, tramite affissione di tabelloni; nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
Si ricorda che agli studenti con disabilità per i quali siano state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, prove d’esame non equipollenti, è rilasciato l’attestato di credito formativo. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Anche per i candidati con certificazione di DSA che avessero seguito un percorso didattico differenziato o che avessero sostenuto prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, il riferimento all’effettuazione di tali prove differenziate andrà indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato tramite affissione di tabelloni, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
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