Le sedi degli esami di Stato, per i candidati interni sono gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente per gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, saranno gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
Per gli alunni interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.
Per i candidati esterni, invece, saranno sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
A corredo dell’ordinanza ministeriale sopra citata sono i modelli di verbale; lo schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale (Allegato A) e lo schema della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (Allegato B).
Per scaricare i modelli di verbale, gli allegati A e B, nonché la O.M. n. 32 del 21/2/2005, consulta "Ulteriori approfondimenti.
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