L’O.M. 45 del 9 marzo 2023 attribuisce alle singole commissioni, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, l’individuazione delle modalità di svolgimento e conduzione delle prove d’esame di stato per gli alunni con DSA.
Gli studenti con DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) certificati ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere gli esami di stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione con delibera del consiglio di classe sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato).
La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Nello svolgimento delle prove d’esame per i candidati con DSA, la commissione autorizza l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP (Piano Didattico Personalizzato) già impiegati per le verifiche in corso d’anno come:
• tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte;
• utilizzazione di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”;
• l’individuazione di un componente la commissione, al fine di leggere i testi delle prove scritte;
• l’utilizzo della sintesi vocale e trascrizione del testo su supporto informatico.
Fermo restante che l’utilizzo di tali strumenti non pregiudica la validità delle prove scritte.
Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Di tale dispensa non è fatto cenno nel diploma finale.
In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, il candidato, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, che durante il percorso degli studi, fosse stato esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e avesse seguito un percorso didattico differenziato, sosterrà delle prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. L’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
La commissione, ove lo ritenesse necessario, sulla scorta della delibera del consiglio di classe e sulla base del piano didattico personalizzato (PDP), può adattare le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A
Per i candidati con certificazione di DSA la commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce le modalità e i contenuti della prova orale, che avrà luogo in un giorno compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.
Gli studenti con DSA che sostengono con esito positivo l’esame di stato, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, nel quale non è fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi né della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
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