Alunni

Esami di stato alunni disabili. Compiti spettanti ai diversi organi

L’O.M. n°45 del 9 marzo 2023 nel disciplinare gli esami di stato del secondo ciclo d’istruzione, all’art. 24 detta disposizioni specifiche in merito alle procedure previste per gli studenti disabili.

Compiti del consiglio di classe

Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, nel valutare gli studenti con disabilità e ammetterli agli esami di stato, attribuisce per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI e contemporaneamente stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente.

Compiti della commissione d’esame

La commissione d’esame sulla base degli interventi educativi – didattici effettuati e sui criteri di valutazione adottati dai docenti durante l’anno, predispone delle prove differenziate avvalendosi, ove lo ritenesse opportuno, del supporto del docente di sostegno che ha seguito lo studente durante l’anno scolastico e un tempo più lungo per l’effettuazione delle prove scritte senza che ciò comporti un aumento dei giorni stabiliti dal calendario.
In casi eccezionali e tenuto conto della gravità della disabilità, sulla base della relazione del consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico è possibile allungare i giorni degli esami.

Compiti del presidente di commissione

Il presidente di commissione, sentiti i componenti la commissione e acquisite il loro parere, viste le indicazioni del consiglio di classe, procede alla nomina del docente di sostegno e di eventuali altre figure quali supporto al soggetto disabile nell’espletamento delle prove previste.

Compiti delle scuole

Le singole scuole, ove agli esami dovesse partecipare uno studente non vedente, hanno il compito di richiedere al ministero i testi delle prime due prove scritte in codice Braille o se necessario in formati diversi (audio e/o testo). La commissione è autorizzata a provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola e in ogni caso anche a utilizzare altri ausili idonei; mentre per eventuali candidati ipovedenti le scuole dovranno avanzare richiesta su apposita funzione SIDI indicando la tipologia, la dimensione del carattere e l’impostazione interlinea del testo.

Prove non equipollenti

Nel caso in cui per gli studenti con disabilità fossero state predisposte prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo con l’indicazione dell’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Salvatore Pappalardo

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