Al fine di conseguire la maturità possono partecipare agli esami di stato i candidati esterni non iscritti ad alcun corso di studi o essersi ritirati entro la data del 15 marzo del 2022 a condizione di essere in regola con le disposizioni emanate il 12 novembre 2021 con la nota n. 28118 che ha previsto i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Sono ammessi agli esami di stato i candidati che:
I candidati che dovranno sottoporsi a un esame preliminare sono:
· i candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe
· i candidati in possesso d’idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno.
· i candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione europea, nonché da Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente.
L’esame preliminare mira ad accertare la preparazione dei suddetti candidati sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
Consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica relativi l’anno o agli anni di corso per i quali non siano in possesso della promozione; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.
L’esame preliminare è sostenuto, di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni,
La commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, compreso quello che la presiede facenti parte del consiglio di classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato; il consiglio di classe è integrato, ove necessario, dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
Il candidato esterno è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. Qualora non dovesse raggiungere detto punteggio il candidato consegue l’idoneità all’ultima classe o a una delle classi precedenti del percorso cui l’esame si riferisce
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