Una studentessa pugliese si è rivolta al Tar, in quanto – pur essendo stata ammessa agli esami di maturità con il credito scolastico massimo di 50 punti e pur avendo superato tutte le prove d’esame col massimo dei voti (ed avendo così raggiunto con le proprie forze il punteggio di 100/100, senza beneficiare di punteggi integrativi) – non le era stata assegnata la lode a causa del voto contrario di un solo docente.
L’attribuzione del voto finale in sede di esame è disciplinata dall’art. 28 dell’O.M. n. 65/2022.
In particolare – per quanto riguarda la lode- il 5° comma dell’art. 28 dispone: ”La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
Dall’esame letterale della norma, sembrerebbe dunque indispensabile che l’attribuzione della lode sia deliberata col voto favorevole di tutti i commissari,
Il Tar ha osservato che nel verbale non solo non compariva alcuna motivazione relativa al diniego, ma addirittura non era indicato neppure il nominativo del docente contrario.
E ciò, nonostante risultasse a verbale che -in caso di voto contrario – sarebbe stato necessario “registrare i nominativi dei commissari esprimenti il parere discorde”, nonché “le motivazioni addotte”.
Nella sentenza (TAR Puglia, sez. II, n. 1731 del 31 ottobre 2022) si ricorda che benché in linea di massima il giudizio delle commissioni sia discrezionale e insindacabile, nel caso in specie il giudizio appariva “del tutto immotivato”.
In effetti- a fronte di un curriculum esemplare e di un esame sostenuto col massimo dei voti – la sottocommissione si sarebbe dovuta sentire in dovere di motivare la mancata attribuzione della lode, anche semplicemente “secondo il normale apprezzamento”, richiamando in proposito quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1016 del 12 febbraio 2019.
Nel caso in specie, era pacifico che la mancata attribuzione della “lode” era stata determinata esclusivamente dal mancato raggiungimento dell’unanimità, ma non compariva alcuna motivazione in ordine alle ragioni addotte dal docente contrario alla “lode”.
Sulla base di tali motivazioni, il Tar Puglia – in accoglimento del ricorso- ha annullato il giudizio finale della Commissione d’esame “nella parte in cui non attribuisce la “lode”.
Pertanto – nel caso di un quadro lineare rappresentato da un’ammissione con 50 punti di credito e da un esame col massimo dei voti- la non assegnazione della lode dovrà essere congruamente motivata, non essendo sufficiente la sola mancanza dell’unanimità, come potrebbe desumersi dal testo letterale dell’O.M. sugli esami.
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