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Esami di Stato, ecco le norme sulle assenze dei Presidenti e commissari

Cosa succede se si dovesse assentare il Presidente o un commissario degli esami di Stato? Questa è una domanda che ci viene posta da qualche lettore.

ASSENZE DEL PRESIDENTE O COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO

Bisogna sapere che il Presidente o il commissario di esame si possono assentare al massimo per un giorno dalla Commissione degli esami di Stato, per assenze più prolungate scatta immediatamente la sostituzione del componente di Commissione.

La norma che regola le sostituzioni dei componenti di commissione è l’art.11 del OM 350 del 2 maggio 2018. Nel comma 3 del su citato art.11 è scritto che le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l’eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a “SIDI”, utilizzando le specifiche funzioni dell’area esami di Stato.

Nel comma 6 dell’art.11 dell’O.M. 350/2018 è scritto che relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno del commissario della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area. Resta ferma la responsabilità collegiale dell’intera commissione.

Nel comma 7 della succitata Ordinanza Ministeriale sulle istruzioni degli esami di Stato del II ciclo, è precisato che durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.

Nel comma 8 dell’OM 350/2018 è scritto che qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

Ovviamente, così come riportato nel comma 9 dell’OM 350 del 2 maggio 2018, l’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

Lucio Ficara

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