Con l’a.s.2017/2018 si chiude il primo triennio della Buona Scuola e le quinte classi finiscono il primo triennio di Alternanza Scuola Lavoro, ma il nuovo esame di Stato partirà dal 2018/2019.
Infatti nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all’art.26 è chiarito che le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, ovvero le norme del nuovo esame di Stato, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.
Quindi anche se nell’anno scolastico corrente le classi quinti stanno terminando il loro triennio di Alternanza Scuola Lavoro, non dovranno relazionare l’esperienza del triennio ASL.
Infatti l’art.17 comma 9 del D.lgs. n.62/2017 in cui è disposto che nell’ambito del colloquio degli esami di Stato il candidato esporrà, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi sarà applicato a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
Bisogna sapere che anche l’ammissione agli esami di Stato che pretende lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, sarà applicata a partire dall’anno scolastico 2018/2019, mentre non sarà considerata penalizzante per l’ammissione agli esami di Stato per chi li farà nel corrente anno scolastico 2017/2018.
NUOVO ESAME DI STATO DAL 2018/2019
Il nuovo esame avrà solo due prove scritte e un colloquio orale. Lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro diventa requisito di ammissione, insieme allo svolgimento della Prova nazionale Invalsi in italiano, matematica e inglese. La prova scritta Invalsi avrà carattere nazionale e sarà effettuata durante l’anno scolastico, ma non farà parte dell’esame finale e non si terrà nemmeno a ridosso dello stesso.
Si verrà ammessi all’esame con la sufficienza in tutte le discipline compreso il voto di condotta.Resta comunque la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina. L’ammissione con una insufficienza incide sul credito finale con cui si accede all’esame, creando la giusta differenza di credito tra chi ha meritato la piena sufficienza e chi invece è stato aiutato con voto di consiglio. Questo non vale per il voto legato al comportamento, dove chi riporta l’insufficienza non viene ammesso.
L’esame sarà composto da una prima prova scritta nazionale che accerterà la padronanza della lingua italiana, una seconda prova scritta nazionale su una o più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi e il colloquio orale, che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, l’esposizione delle attività svolte in alternanza. La Commissione sarà composta, come è anche adesso, da un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni.
NUOVO CREDITO SCOLASTICO (GUARDA TABELLA A DEL NUOVO CREDITO SCOLASTICO E IL REGIME DI TRANSIZIONE)
Svolgeranno per primi questo nuovo esame di Stato gli studenti che nel 2016/2017 hanno frequentato e superato la terza classe delle scuole secondarie di II grado, il loro punteggio di credito che è stato assegnato fino ad un massimo di 8 punti verrà convertito fino ad un massimo di 12 punti. Infatti il nuovo credito conterà fino a 12 punti nella terza classe, fino a 13 punti nella quarta classe e fino a 15 punti nella quinta classe, per un totale massimo di 40 punti. L’esito dell’esame, ancora per il 2017/2018, sarà espresso in centesimi: fino a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con la riforma del nuovo esame di Stato 2018/2019 il voto finale resta sempre in centesimi, ma si darà maggior peso al percorso fatto durante l’ultimo triennio, infatti il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, le 2 prove scritte incideranno fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.
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