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Esami di Stato II ciclo: possibile ammissione anche con una insufficienza

Anche quest’anno l’esame di “maturità” consisterà in un colloquio a partire dalla discussione di un elaborato. Ma rispetto allo scorso a.s. ci sono delle novità, a cominciare dalla possibilità di non ammettere (l’anno scorso limitata a specifici casi rari). Si potrà comunque accedere alla prova anche nel caso di una sola insufficienza.

Alcuni aspetti collegati all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che ricordiamo è disciplinato dall’O.M. n. 53 del 3 marzo scorso, sono esaminati nelle Faq pubblicate dal Ministero dell’istruzione, come segnalato anche in un altro articolo riportato su questa testata.

Requisiti di ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo per l’a.s. 2020/2021

In questo caso ci soffermiamo soprattutto sui requisiti di ammissione all’esame per i candidati interni. Sono richiesti voto di comportamento almeno sufficiente (quindi non inferiore a sei) e votazione non inferiore a sei in ciascuna disciplina; tuttavia è prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato da parte del Consiglio di classe, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.

In pratica si torna per quanto riguarda i requisiti collegati ai voti in sede di scrutinio finale di ammissione a quanto disposto dal D.L.vo n. 62 del 13 aprile 2017, che all’art. 13, comma 2, punto d) specifica infatti in relazione all’ammissione dei candidati interni: “Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (…)”.

Anche nelle classi intermedie possibilità di bocciatura (o di assegnazione di “debito formativo”) dopo lo stop dello scorso anno

D’altra parte anche per le classi intermedie si torna alla possibilità di bocciare e “rimandare” (congelare l’esito attraverso l’assegnazione di “debiti formativi”), come ampiamente illustrato in un precedente articolo. E il Ministero dell’istruzione ha fatto sapere a fine marzo che “non sono previste ulteriori ordinanze sulla valutazione degli studenti”. Lo scorso anno da Viale Trastevere avevano invece fornito l’indicazione di promuovere tutti alla classe successiva anche con insufficienze (persino gravi), prevedendo, in questi casi, il recupero degli apprendimenti all’inizio dell’a.s., attraverso un’azione da dettagliare tramite il Pai per ciascun alunno promosso con insufficienze, ma non finalizzato poi ad un “esame di riparazione” (visto che a settembre la scuola era in presenza sarebbe stato possibile, nd.R.). Erano solo due le ipotesi, eccezionali, che consentivano a giugno la possibilità di bocciare: se l’alunno fosse risultato “non giudicabile” nel primo periodo dell’anno condotto in presenza all’interno della scuola (con motivazione già certificata in sede di Consiglio di classe) oppure se nel corso dell’anno fossero stati presi determinati provvedimenti disciplinari in seguito a comportamenti ed azioni gravi dell’alunno.

Esami di maturità, requisito della frequenza e possibili deroghe

Ma ritorniamo allo specifico degli esami conclusivi del percorso di studi delle scuole di istruzione secondarie di II grado. Sul requisito della frequenza “per almeno tre quarti del monte ore personalizzato”, i Collegi docenti possono prevedere deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Ricordiamo che la suddetta ordinanza ministeriale richiama anche il comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 riguardo alle condizioni di deroga sul monte ore personalizzato.

Nelle Faq ministeriali è inoltre precisato che per quest’anno si prescinde dal possesso degli altri due requisiti previsti dal decreto legislativo n. 62/2017, cioè dalla partecipazione alle prove Invalsi e dallo svolgimento delle attività di Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, all’epoca del suddetto decreto legislativo si trattava della cosiddetta “alternanza scuola-lavoro”).

Ruolo del docente di riferimento per l’elaborato, che non necessariamente deve essere l’insegnante della disciplina di indirizzo

Tra gli argomenti delle Faq pubblicate sul sito del M.I. ci si sofferma anche sul docente di riferimento per l’elaborato che gli alunni devono preparare in vista del colloquio durante l’esame. Si legge: “Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso (…). Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso”.

Quindi non è detto che debbano essere necessariamente gli insegnanti delle discipline di indirizzo a svolgere tale compito una volta proposto l’elaborato (il cui argomento sarà assegnato agli studenti dal Consiglio di classe entro il 30 aprile), soprattutto se lo stesso elaborato coinvolge anche altre materie. E immaginiamo che il compito possa essere anche suddiviso tra più docenti se la classe viene articolata in gruppi.

Viene inoltre specificato che l’elaborato va fornito anche ai candidati esterni ma che per loro non è prevista la designazione di un docente di riferimento.

 

Andrea Toscano

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