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Esami di Stato: la girandola delle sostituzioni di Presidenti e Commissari

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Come accade ogni anno alla riunione preliminare degli esami di Stato, che in questo caso sarà lunedì mattina 17 giugno alle ore 8.30, assisteremo alla solita girandola di sostituzioni di Presidenti e Commissari, assenti per “sospetti” ma “legittimi” motivi certificati. Infatti come previsto dall’art. 12 dell’O.M. 13 del 24 aprile 2013, il Presidente e i Commissari esterni delle due classi quinte abbinate per formare la Commissione, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si dovrebbero riunire, in seduta plenaria, presso l’istituto di assegnazione, proprio nella data su citata del 17 giugno 2013 alle ore 8,30. 
Sarà proprio in quella sede che si prenderà atto di chi è presente e di chi invece ha rinunciato all’incarico per casi di legittimo impedimento accuratamente certificato e accertato. 
Ma cosa succede nel momento in cui si riscontrano le assenze di un Presidente o un Commissario? Se ad essere assente è il Presidente, chi è che presiede la Commissione e comunica le assenze del Presidente e dei commissari esterni o interni? Ai sensi dell’art. 12 comma 2 dell’OM 13/2013, assume il ruolo temporaneo di Presidente, il componente più anziano di età, che dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunicherà i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, oal Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno. 
Queste situazioni sono molto diffuse, in quanto essendo i compensi per gli esami di Stato fermi ad un riferimento tabellare del 2007, scoraggiano l’assunzione dell’incarico e determinano improvvise quanto tempestive certificazioni di malattia. L’art. 11 della su citata ordinanza ministeriale n. 13 dispone le norme per la sostituzione dei componenti delle Commissioni. Nel comma 3 di tale articolo viene disposto che le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. 
Tali sostituzioni e l’eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della proceduradi nomina devono essere immediatamente registrate a “SIDI”, utilizzando le specifiche funzioni dell’area esami di Stato. I docenti non impegnati in esami di Stato devono garantire, durante l’espletazione delle prove scritte la presenza a scuola, proprio per tamponare situazioni di emergenza, dovute all’assenza improvvisa di un commissario. Comunque il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte. Quindi i docenti non nominati agli esami di Stato stiano in allerta, che da giorno 17 giugno il loro cellulare potrebbe squillare per una nomina a Presidente o a Commissario esterno o interno.