Il Ministero degli affari esteri ha emanato la circolare relativa agli esami presso le scuole italiane secondarie all’estero, statali e paritarie per l’a.s. 2008/2009 per il conferimento di incarichi anche a personale docente in servizio nelle scuole italiane.
I requisiti:
1) docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria di secondo grado, in servizio nelle scuole metropolitane, con almeno 5 anni di servizio di ruolo nella classe di concorso di attuale titolarità, e a condizione che abbiano svolto per almeno una volta le funzioni di commissario negli esami finali di Stato (ex maturità);
2) docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria di secondo grado, collocati fuori ruolo in servizio presso il Mae ai sensi dell’art. 626 del D.L.vo n. 297/1994, con almeno 5 anni di servizio di ruolo nella classe di concorso di attuale titolarità, e a condizione che abbiano svolto almeno una volta le funzioni di commissario negli esami finali di Stato (ex maturità).
Non possono produrre domanda i docenti che abbiano svolto l’incarico di commissario di esame presso una scuola italiana all’estero nell’anno scolastico 2007/08. Gli aspiranti appartenenti alle categorie aventi titolo alla nomina ai sensi della presente circolare, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, debbono presentare domanda a: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale Ufficio IV – Politiche Scolastiche, Piazzale della Farnesina, 1, 00194 Roma.
La domanda, debitamente compilata, deve essere spedita a cura dell’interessato, a mezzo raccomandata ordinaria, entro e non oltre il 4 marzo (farà fede il timbro postale di spedizione). Il predetto termine del 4 marzo è perentorio anche per gli aspiranti che intendano esprimere preferenze per sedi con esami in calendario australe.
La nomina è conferita dal Ministero degli affari esteri – DGPCC Ufficio IV con telegramma. L’accettazione, incondizionata, deve essere comunicata via fax (06-36913728) o via e-mail entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento della nomina.
La mancata accettazione, motivata e opportunamente documentata, deve essere tempestivamente comunicata, nei modi sopra indicati, per consentire a questo Ministero l’immediata sostituzione. Le rinunce non comunicate o non motivate comporteranno l’inammissibilità della stessa domanda per i successivi due anni.
Per visionare la nota e gli allegati nei dettagli, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.