Ai sensi della C.M. n. 20 del 20 ottobre 2015, le domande tardive devono essere presentate, dai candidati esterni, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, entro il 31 gennaio 2016, presso l’UST della provincia di residenza.
L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Dirigenti.
I candidati devono produrre:
Nella domanda devono essere indicate necessariamente, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame, le quali devono appartenere al proprio comune di residenza salvo che l’indirizzo prescelto non sia presente nel proprio comune. Non è garantita la possibilità di sostenere l’esame presso la prima scuola indicata. Nel caso di esubero delle domande presso una determinata scuola si procederà ad assegnare i candidati alla scuola indicata come seconda o terza scelta: la vigente norma ministeriale prevede, infatti, per ogni classe un numero non superiore a 35 candidati complessivi, dei quali gli esterni siano però in misura comunque non superiore alla metà del numero degli interni.
Nella domanda i candidati esterni devono, inoltre, dichiarare la lingua e/o le lingue straniere eventualmente presentate.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2016, stabilita per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Il suddetto termine è di natura ordinatoria e i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
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Ricordiamo, infine, che sempre entro il 31 gennaio possono presentare domanda gli studenti della penultima classe per abbreviazione per merito. Infatti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali. I candidati, inoltre, non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato.
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