Come scritto in precedenza, è tutto pronto per gli esami di terza media 2018. E’ bene ricordare che tali esami saranno sostenuti anche dagli alunni disabili e da quelli con Disturbi specifici dell’apprendimento, seppur con degli accorgimenti per permettere lo svolgimento delle prove in base alle esigenze di questi alunni.
Tenendo sempre come riferimento il D.Lgs 62/2017, è bene sottolineare che le prove Invalsi non fanno più parte dell’Esame di Stato, ma rappresentano un momento del processo valutativo del primo ciclo di istruzione.
Inoltre, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (PEI).
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché sono autorizzati all’uso di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sempre sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Inoltre, alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato vale comunque come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Invece per quanto riguarda le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA le scuole adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.
Per quanto riguarda l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.
Anche in questo caso per tali alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Per gli alunni con certificazione di disturbo specifico di apprendimento in cui si prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento,
anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal
certificato diagnostico, l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un
percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sosterrà pertanto le prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.
Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Infine, nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta
menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione
delle prove.
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