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Esami di terza media, uso dilettatesco dell’accesso agli atti

Gli esami di terza media sono terminati, i risultati finali sono statti resi noti con l’affissione del tabellone all’ingresso delle istituzioni scolastiche, mentre gli esami di maturità si stanno quasi concludendo.

Gli occhi dei genitori sono puntati sui voti degli esiti conclusivi degli esami, ossia se il proprio figlio è stato promosso con il massimo dei voti e la lode, o se non è stato ammesso alla classe successiva oppure se il voto conseguito ha soddisfatto o meno le aspettative dell’alunno e di riflesso quelle dei padri e madri che avevano riposto “megalattiche” speranze nel figlio.

Fatto sta che sia in caso di non ammissione che in caso di mancata lode i genitori si affidano alla giustizia, per il tramite degli avvocati, mettendo in discussione l’operato della commissione esaminatrice che ha valutato le prove scritte ed orali degli alunni. Spesso di fronte ai voti attribuiti dai commissari all’esami i genitori manifestano disapprovazione non condividendo il giudizio e il voto assegnato perché non ha soddisfatto le loro certezze.

Questo atteggiamento va sicuramente a ledere l’onestà professionale del singolo docente e la priorità di esprimere una valutazione sull’andamento didattico degli alunni e la professionalità degli insegnanti ne esce minata e ridimensionata, cosa molto grave e brutta in un Paese democratico come l’Italia.

Ai soli docenti spetta il diritto di esprimere una valutazione e di attribuire un voto che il genitore “dovrebbe” solo accettare rispettando l’operato degli insegnanti e non mettere in discussione chiedendo l’accesso agli atti a qualunque costo pur di ottenere con ogni mezzo la ragione. Questa condotta si deve ritenere alquanto antidemocratica e irrispettosa delle regole civili e del buonsenso.

A decretare la valutazione finale di un esame di stato sono e saranno solo i docenti facenti parte delle sottocommissioni (il consiglio di classe per l’esame di terza media) e i commissari esterni e interni (per l’esame di maturità) e sempre solo loro sono in grado di valutare le prove sostenute e il curriculum degli alunni.

Se uno studente non ha fatto nulla durante l’anno scolastico e l’esame è stato scadente agli scritti e all’orale e la commissione esaminatrice ha stabilito che non poteva essere promosso, tale giudizio dovrebbe essere accettato “senza se e ma” dalla famiglia, così come la non attribuzione della lode che, ricordiamo viene assegnata solo in casi di prove scritte e colloquio brillantissimo e con l’unanimità della commissione esaminatrice.

La famiglia dovrebbe non entrare nel merito della valutazione che spetta solo ai docenti esaminatori.

Occorre, pertanto, alla luce di quanto ad onor di cronaca, si sta sentendo in questi giorni rivedere e rendere inappellabili i giudizi e i voti degli esami ed evitare un sovraccarico di lavoro per le commissioni e i loro Presidenti e per gli avvocati nello stendere le pratiche per gli accessi agli atti degli esami sulla base della legge 241/90.

Insomma cercare di evitare un uso dilettantesco all’accesso agli atti e che da un buon uso non si trasformi in abuso.

 

Mario Bocola

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