Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto recante “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione“.
Il CSPI valuta positivamente la pubblicazione di un decreto che, a decorrere dall’a.s. 2020/21, disciplini in un unico testo normativo lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità nelle istituzioni scolastiche, uniformando e semplificando le attività e le procedure.
Il Consiglio tuttavia evidenzia alcuni aspetti che dovrebbero essere rivisti.
Innanzitutto, l’art. 2, comma 5, prevede la possibilità di accedere all’esame di idoneità nel primo ciclo per abbreviazione del corso di studi, su richiesta delle famiglie e voto unanime dei docenti, in caso di alunni ad alto potenziale intellettivo opportunamente certificato. “Si ritiene
innanzitutto – scrive il CSPI – che dovrebbe essere specificato da chi dovrebbe essere rilasciata la certificazione, mentre lascia molto perplessi l’idea che possano essere “saltati” anni di scuola nel primo ciclo. Il percorso scolastico soprattutto nel primo ciclo, infatti, implica esperienze di crescita personale, di sviluppo affettivo e relazionale che non possono essere solo riferite al raggiungimento di risultati di apprendimento. Si comprende la difficoltà, che in qualche caso si trasforma in disagio, di alcuni alunni plus-dotati ma l’attenzione dovrebbe essere posta alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi che prevedano attività e proposte didattiche adeguate alle loro aspettative e potenzialità, come è peraltro possibile progettare a livello di classe e di scuola“.
Inoltre, all’art. 5, comma 3, lettera b), si prevede che gli studenti della scuola secondaria di secondo grado possano accedere con esame di idoneità a una classe successiva a quella per la quale sono in possesso della promozione, anche in questo caso “saltando” un anno e senza alcun altro vincolo, ad esempio di età. “In realtà – continua il CSPI – nel sistema nazionale di istruzione le norme vigenti prevedono la possibilità di abbreviare il corso di studi esclusivamente per merito nel penultimo anno di corso, come previsto dall’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 62/2017”.
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