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Esami per revisori contabili presso Ministero della Giustizia

Il decreto riguardante l’avviso con il quale il Ministero della giustizia ha indetto per  l’anno 2003 la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, è pubblicato sulla G.U. – 4ª Serie speciale – n. 78 del 7/10/2003, nella quale è riportato anche il fac-simile dell’istanza di ammissione all’esame ed il programma delle prove scritte e delle eventuali prove orali.
La  domanda di ammissione all’esame deve essere indirizzata alla commissione esaminatrice per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili e presentata in bollo (euro 10,33), entro il 6 novembre 2003, all’Ufficio IV – Revisori contabili del Ministero della giustizia – via Tronto n. 2, c.a.p. 00198 Roma (nelle ore di apertura al pubblico o spedita a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento). L’istanza deve essere corredata dei documenti (soggetti ad imposta di bollo) indicati al comma 3 dell’art. 1 del citato decreto (ovvero, sarà possibile presentare dichiarazioni sostitutive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente) e dell’attestazione di pagamento del contributo di euro 25,82 da versare su apposito conto corrente postale (numero e intestatario sono riportati nella Gazzetta ufficiale citata).
Gli aspiranti devono aver conseguito un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali (rilasciati al compimento di un ciclo di studi  della durata minima di tre anni) in materie economiche, aziendali o giuridiche, nonché aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati  (i  dipendenti  dello Stato e degli enti pubblici devono aver  svolto il tirocinio presso un funzionario pubblico iscritto nel registro  dei  revisori  contabili). Nella domanda, gli aspiranti possono, eventualmente, dichiarare di aver diritto all’esonero parziale: per  aver superato un esame di Stato teorico-pratico, per l’abilitazione all’esercizio di attivita’  professionale (art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 88/1992); per aver superato (se  dipendente dello Stato o di un ente pubblico), presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 88/1992. In questi casi, dovrà indicare le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.
Con successivo decreto del Ministro della giustizia, che sarà riportato nella  Gazzetta  Ufficiale  –  4" serie  speciale  –  del 10 febbraio  2004,  saranno indicate le materie oggetto delle prove scritte e verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le suddette prove avranno luogo.

Redazione

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