In vista della conclusione dell’anno scolastico, il Miur ha fornito con apposita circolare (la n. 27 del 5 aprile 2011) le disposizioni valide per i candidati esterni che intendono sostenere gli esami di idoneità o di licenza nelle scuole statali e paritarie del primo ciclo di istruzione.
Le indicazioni, precisa il Ministero, sono da considerasi valide anche per i prossimi anni scolastici, salvo ovviamente eventuali modifiche normative sulla materia, e riguardano gli alunni che frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, i quali devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.
Differenti modalità sono previste a seconda del tipo di istruzione frequentata: per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l’esame di idoneità è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l’esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.
La possibilità di sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, non riguarda gli alunni che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, come alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
– siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato;
– siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all’esame;
– siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.
Per essere ammessi all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è necessario aver compiuto o compiere, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.
Invece, l’accesso agli esami di idoneità per le classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
Per quanto riguarda l’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione, l’accesso è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. L’ammissione è consentita anche ai candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età.
Gli esami dovranno essere sostenuti esclusivamente presso una scuola statale o paritaria. Per le scuole paritarie però esistono dei limiti: infatti, non possono svolgere esami di idoneità e di Stato per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie o che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi.
Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.