Il Ministero dell’Istruzione il 19 febbraio ha diffuso il comunicato stampa relativo alle due ordinanze (da oggi al parere del CSPI) relative allo svolgimento delle prove di esame per i due cicli d’istruzione con cui il Ministro Bianchi affermava: “Gli studenti avranno modo di esprimere quanto maturato nel corso degli anni di studio”.
Dalle parole del Ministro dell’Istruzione vi è l’invito a considerare una valutazione di carattere formativo che tenga conto della “carriera dello studente”.
Per il primo ciclo d’istruzione le norme sulla valutazione sono regolate dal D.lgs 62/2017, dal decreto ministeriale n. 741/2017, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, e dal decreto n. 742/2017, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione.
Da quanto appreso dalla redazione della Tecnica della Scuola, l’Ordinanza Ministeriale, in questo momento all’attenzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) per il previsto parere, ripropone in sostanza il modello adottato nel precedente anno scolastico al fine di garantire gli standard di sicurezza sanitari previsti dal cosiddetto “Piano scuola 2020-2021” di cui al D.M. 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.
A differenza del secondo ciclo, nel presente anno scolastico le attività educativo-didattiche per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione sono state svolte in presenza tranne che per le regioni temporaneamente classificate “zona rossa”, secondo le ordinanze del Ministero della Salute, o di quelle più stringenti dei governatori delle singole regioni. In questo caso le seconde e terze classi di scuola secondaria di I grado hanno svolto la Didattica Digitale Integrata, quindi a distanza, secondo il piano deliberato dal collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche. Gli organi collegiali devono tenere conto anche dei molti casi per cui singole classi o intere istituzioni scolastiche sono state poste in quarantena in base alle determinazioni delle autorità sanitarie.
E’ evidente, pertanto, la necessità per il Ministero dell’Istruzione di garantire una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione compatibile sia con l’andamento della situazione epidemiologica sia in coerenza con le attività didattiche svolte in presenza e/o in forma di didattica digitale integrata.
In base a quelle che sono le indicazioni normative e la prassi, l’ordinanza disporrà:
1. le modalità di svolgimento dell’esame che, in base al precedente anno scolastico, consisterà nella produzione di un elaborato da parte degli allievi e in un colloquio;
2. i criteri di ammissione nonché quelli di valutazione per l’attribuzione del punteggio finale;
3. indicazioni per la certificazione delle competenze e per le prove Invalsi;
4. disposizioni per la valutazione degli alunni con disabilità certificata e con Bisogni educativi speciali
5. disposizioni per gli alunni privatisti e per i CPIA.
Il collegio dei docenti, così come previsto dalla norma, provvederà a deliberare i criteri per l’ammissione allo scrutinio finale, individuando le eventuali deroghe per gli alunni che non hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tenendo conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.
Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunno all’esame conclusivo del primo ciclo nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
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