Molti docenti, ma anche genitori, ci chiedono come si svolgeranno le prove di esame di terza media per gli alunni disabili e per quelli con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Proviamo a riassumere e a fare chiarezza a partire dal D.Lgs 62/2017.
Prima di tutto, è bene sottolineare che le prove Invalsi non fanno più parte dell’Esame di Stato, ma rappresentano un momento del processo valutativo del primo ciclo di istruzione.
Inoltre, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (PEI).
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove
standardizzate di cui agli articoli 4 e 7, ovvero le prove Invasi. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, nel caso non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova o addirittura l’esonero della prova.
Altro aspetto importante è che gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché sono autorizzati all’uso di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per
l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Inoltre, alle alunne e agli alunni con disabilita’ che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e’ comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Invece per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA le scuole adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.
Per quanto riguarda l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già’ stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Gli alunni con certificazione di disturbo specifico di apprendimento in cui si prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento,
anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal
certificato diagnostico, l’alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è
esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un
percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sosterrà pertanto le prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.
Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7, ovvero le Prove Invalsi. Per lo svolgimento di queste prove, il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese
Infine, nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta
menzione delle modalita’ di svolgimento e della differenziazione
delle prove.
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