Il 17 dicembre il Senato ha approvato la Legge n. 215 a firma dei senatori proponenti: Antonio Iannone, Andrea De Bertoldi, Giampietro Maffoni, Tiziana Drago, dal titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Alla modifica al precedente testo ha contribuito l’ingegnere Natale Saccone, consulente d’ufficio del Tribunale di Catania, coordinatore per la sicurezza in diversi Comuni dell’Isola, promotore degli “accordi di rete Scuole sicure”; esperto formatore nei corsi per dirigenti e docenti sulla sicurezza nelle scuole.
Il Parlamento ha approvato la legge sulla sicurezza degli edifici scolastici valorizzando il testo da lei elaborato.
Quali sono i presupposti e le particolarità?
Cinque anni fa iniziò un percorso per cambiare la storia delle responsabilità datoriali del dirigente scolastico “datore di lavoro” ed imperniate già nella definizione di cui all’art. 2 del D Lgs 81/08.
L’Associazione dei dirigenti scolastici – UDIR, con in testa il Presidente Marcello Pacifico, mi incaricò di riscrivere l’asset delle responsabilità in capo ai Dirigenti Scolastici con lo scopo di dare vita ad una nuova norma che sapesse sapientemente ricalibrare e correttamente bilanciare le competenze in capo ai Presidi da un lato ed agli amministratori locali proprietari degli immobili scolastici dall’altro.
Esisteva di fatto una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza impiantistica antincendio.
Cosa ha motivato la stesura del nuovo testo?
Dalla separazione e distinzione delle competenze è nata la motivazione della stesura del nuovo testo. Da un lato, gli obblighi del rappresentante pro-tempore dell’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico, dall’altro, il dirigente scolastico con la qualifica di” datore di lavoro”. Su questi graverebbe solo l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Città Metropolitana la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti.
Quali sono le garanzie per i Dirigenti?
Le garanzie per i dirigenti scolastici, fermi restando i loro obblighi di natura gestionale come “datori di lavoro”, sono legate alla deresponsabilizzazione civile, amministrativa e penale della figura datoriale in toto tramite la comunicazione dell’adempimento all’amministrazione competente come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 18.
La valutazione dei rischi strutturali ed impiantistici spetta anche all’Ente locale proprietario dell’immobile.
I dirigenti scolastici, accertato un pericolo grave ed imminente e nell’impossibilità di un immediato intervento dell’Ente colale, hanno la facoltà di inibire spazi o l’intera istituzione, dando immediata comunicazione all’Amministrazione proprietaria dell’immobile nonché al Prefetto.
Quali i benefici per le scuole?
Con l’approvazione di questa norma vengono modificate in modo significativo le indicazioni sino ad oggi perseguite dalla Magistratura nazionale che ha puntato sempre il dito sulla scuola, individuando nel Dirigente Scolastico e nel Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) i bersagli su cui far scoccare la freccia delle sanzioni, non solo amministrative, ma anche penali, portando persino alla reclusione forzata degli stessi.
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