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Esenzione Irpef per le borse di ricerca post-lauream

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A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010, tranquillizza una sede del Politecnico sulla correttezza di un regolamento previsto dallo stesso Ateneo che disciplina l’attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post lauream, con particolare riferimento alla disposizione agevolativa che prevede l’esenzione dall’Irpef delle predette borse di studio.  

Il Politecnico avanza inoltre dubbi sul corretto trattamento fiscale delle borse di studio in discorso, in considerazione del fatto che l’articolo 4 della legge n. 210 del 1998, pur prevedendo l’esenzione per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream, disciplina i soli dottorati di ricerca.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è chiara: in relazione alle perplessità manifestate dall’istante sulla portata del richiamato articolo 4 che, per il contesto nel quale è inserito, potrebbe riguardare le sole borse erogate per dottorati di ricerca, l’Agenzia osserva che la norma stessa riferisce espressamente il regime di esenzione sia alle borse di studio assegnate ai dottorandi, sia a quelle assegnate, più genericamente, per attività di ricerca post lauream.
La circostanza che la norma sia inserita nella disposizione che disciplina i corsi di dottorato non ne limita, quindi, l’ambito di applicazione atteso il suo chiaro tenore letterale.
A tale conclusione l’Agenzia arriva tracciando un quadro generale della normativa che disciplina la materia.
L’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir, che assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”, prevede però alcune ipotesi di esenzione, quali le borse di studio erogate dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per:
– la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;
– i corsi di dottorato di ricerca;
– lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;
– la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero. 
In particolare, alle borse di studio indicate si applicano le “disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476”, che prevede l’esenzione dall’ Irpef per le borse di studio erogate dalle regioni per la frequenza di corsi universitari.
Sono, altresì, esenti dall’ Irpef, gli specifici assegni previsti per la collaborazione ad attività di ricerca in favore di dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico.
Da ultimo, la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, all’articolo 4 prevede l’applicazione del regime di esenzione dall’ Irpef di cui all’articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, anche alle borse di studio per dottorato di ricerca, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post lauream.
Il caso in esame concerne specificatamente borse di studio attribuite per attività di ricerca post-lauream ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca. E inoltre il regolamento è chiaro su un punto: le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, le borse di studio in esame assegnate per attività di ricerca anche post lauream sono esenti da Irpef secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998.