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Esenzione tasse scolastiche

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In base alla Legge n. 67/88, i limiti di reddito previsti dall’art.28 della Legge n.41/86 vengono rivalutati in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato. Lo scorso 10 gennaio il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha comunicato che il tasso d’inflazione programmato per il 2005 è pari all’1,6%.
Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, sono ulteriormente rivalutati dell’1,6% per l’anno scolastico 2005/2006.

Su "Ulteriori approfondimenti" il prospetto completo che riporta, in base alla composizione numerica del nucleo familiare, i limiti massimi di reddito riferito all’anno di imposta 2004 – che determina l’eventuale esenzione per il prossimo anno scolastico – segnalando per ciascuna fascia la cifra di rivalutazione rispetto ai limiti di riferimento del precedente anno di imposta.
Nella circolare n. 4 del 12 gennaio 2005 – prot. n. 198 del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici – Ufficio VII, il Miur ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal Dpcm 18 maggio 1990 e richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 94, della Legge n.350/2003 (Legge finanziaria 2004), secondo cui "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".