Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, per i figli minori di 6 anni e per quelli di età compresa fra i sei e i diciotto, per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, non viene riconosciuto ai fini della mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra) e non viene nemmeno riconosciuto ai fini del trasferimento per il rientro nella scuola di precedente titolarità come ex perdente posto, ai sensi della circolare ministeriale 746 del 13 dicembre 1996.
Per quanto riguarda invece il punteggio di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, questo non spetta per i trasferimenti all’interno dello stesso comune in cui si risiede con il coniuge, mentre spetta nel caso che un docente titolare in comune diverso da quello in cui risiede il coniuge, chieda trasferimento proprio in tale comune. I 6 punti suddetti vengono attribuiti esclusivamente per tale comune di ricongiungimento. Bisogna sapere chetale punteggio è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 10 aprile 2011, n. 183, con una dichiarazione personale nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
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Questa documentazione, che autocertifica lo stato anagrafico di residenza, deve essere prodotto contestualmente alla domanda di trasferimento. Se il richiedente non fosse coniugato o comunque fosse separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale dal consorte, il ricongiungimento può essere richiesto anche per un figlio o per il genitore. É importante sapere che, se il richiedente la mobilità dovesse assistere figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto anche se coincidente con quello del ricongiungimento, ha diritto all’integrazione di 6 punti.
Questo punteggio sarà assegnato sempre che l’assistito sia bisognoso di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo. Inoltre si possono richiedere i punti per i figli, che se hanno un’età inferiore a 6 anni valgono 4 punti ciascuno e per un’età compresa tra i 6 e i 18 valgono 3 punti ciascuno. Il punteggio di 4 o 3 punti va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
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