È tempo di graduatorie interne di Istituto e domande di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026. Una docente, non coniugata, che sta compilando la scheda per la formulazione delle graduatorie interne di Istituto ci chiede se può contare sul punteggio per il ricongiungimento, o meglio per il non allontanamento, riferito al convivente di fatto riconosciuto dall’anagrafe. Altra docente, vedova, ci chiede invece se può fare valere il punteggio di 6 punti per la convivenza anagrafica con il figlio di età maggiorenne, nella residenza del medesimo comune della scuola di titolarità.
Per rispondere alle domande su poste dalle docenti, è necessario citare l’ultimo capoverso della nota 6 della tabella titoli della mobilità a domanda o d’ufficio del CCNI mobilità 2025-2026: “Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016”.
Per essere precisi il comma 36 suddetto, specifica che si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Inoltre tale convivenza di fatto va dichiarata ai sensi del comma 37 dell’art.1 della legge 76/2016, ricordando la definizione di famiglia anagrafica riportata dall’art.4, comma 1 del DPR 223 del 30 maggio 1989.
Quindi il combinato normativo nota 6 del CCNI mobilità 2025-2028 e legge 76/2016 art.1, commi 36 e 37, determina l’opportunità di fruire del diritto di avere 6 punti di non allontanamento dalla scuola di titolarità, quando il comune della scuola e di residenza del “convivente di fatto” coincidono.
A tal proposito è utile ricordare che la nota 7 della tabella valutazione titoli del CCNI mobilità 2025-2028, specifica che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera: lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
Anche la docente che non è più coniugata, perché vedova o legalmente separata, potrà avvalersi del punteggio di 6 punti per le esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di titolarità, se il proprio figlio maggiorenne risiede nel medesimo comune.
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