Il punteggio per le esigenze di famiglia, ovvero il ricongiungimento al coniuge, a un figlio o a un genitore, la dichiarazione dell’esistenza dei figli e il punteggio aggiuntivo nel comune dove si assistono i figli minorati, tossicodipendenti, etc… non si dichiara nella mobilità professionale ma solo in quella territoriale.
Il punteggio (6 punti) per il ricongiungimento al coniuge (è bene ricordare che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile), ovvero, per chi non ha coniuge o per chi è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologo del Tribunale, ai genitori o figli, spetta solamente per la mobilità territoriale (trasferimento) verso il comune di residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi.
È utile specificare che con la reintroduzione della fase comunale di mobilità, ai sensi dell’art.6, comma 2, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022, il docente che chiede mobilità all’interno dello stesso comune in cui risiede il coniuge (oppure i genitori o figli nel caso di docenti non coniugati o separati), non avrà calcolato il punteggio dei 6 punti di ricongiungimento. Il docente che chiede trasferimento volontario (non all’interno del comune in cui è già ricongiunto) o viene trasferito d’ufficio dal comune in cui è ricongiunto, perché perdente posto, avrà valutato sia il punteggio di ricongiungimento per il comune in cui risiede il familiare a cui intende ricongiungersi, sia il punteggio per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (4 punti) che per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni (3 punti).
Per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, spettano 6 punti. Tale punteggio è attribuito nei seguenti casi:
Il docente che chiede invece un semplice passaggio di cattedra o di ruolo, non potrà in ogni caso inserire i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, e non potrà nemmeno avere conteggiato i punteggi riferibili a figli di età inferiore ai 6 o che abbiano un’età compresa fra i sei e i diciotto anni, o ancora i punti riferiti al comune dove si intende assistere un figlio o un genitore.
Per i passaggi cattedra e di ruolo niente punteggio per le esigenze di famiglia e le precedenze sono fortemente ridotte, infatti le uniche precedenze esprimibili nei passaggi di ruolo e cattedra sono quella prevista per i non vedenti (art. 3 L.28/3/91 N.120), quella prevista per i docenti emodializzati (art. 61 L.270/82), ed infine c’è anche la precedenza prevista per coloro che sono stati utilizzati nella classe di concorso richiesta.
Ma dove è scritto che il docente che chiede mobilità professionale, cioè passaggio di cattedra o di ruolo, non fruisce di punteggi relativi alle esigenze di famiglia? É chiaramente esplicitato nella tabella valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo, dove non esiste la parte riferita alle esigenze di famiglia, ma ci sono solo la tabella riferita all’anzianità del servizio e quella riferita ai titoli generali.
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