La convocazione del collegio docenti è demandata al regolamento interno d’istituto. Su questo punto ogni scuola può decidere in piena autonomia.
Per prassi ormai consolidata la convocazione di solito avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Questo limite temporale dei 5 giorni è supportato dalla C.M. 105/1975 (tale circolare diventa un punto di riferimento nel caso in cui la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali).
Infatti, in questa circolare l’art.1(Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali ) recita nel modo seguente: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate”.