Nel cronoprogramma delle procedure per l’avvio del nuovo anno scolastico ci sono anche gli esiti della mobilità annuale dei docenti, ovvero le utilizzazioni e assegnazioni provvisore provinciali e interprovinciali. Entro il prossimo 4 agosto, gli uffici scolastici provinciali dovrebbero pubblicare gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2023/2024. Sono tantissimi gli Ambiti Territoriali che stanno già provvedendo alla pubblicazione delle graduatorie definitive di utilizzazione e assegnazione provvisoria e ai relativi esiti sui posti in organico di fatto e quelli residuati, riferiti ai posti comuni, dopo la call veloce di questi giorni.
Siccome gli esiti della mobilità annuale avverranno in concomitanza della pubblicazione delle graduatorie definitive, gli aspiranti alle utilizzazioni e/o assegnazione provvisorie dei docenti, se realmente interessati e quindi dovessero riscontrare errori nelle graduatorie e negli esiti dell’assegnazione della sede, potranno presentare reclamo entro 5 giorni dalla stessa data di pubblicazione sui siti degli uffici scolastici provinciali di riferimento. Si consiglia di leggere sui siti istituzionali degli Uffici scolastici provinciali le modalità di reclamo e come presentarlo.
Per le precedenze si ricorda che non esiste più la referenza unica e che nell’accordo sindacale avvenuto il 13 giugno 2023 è stato scritto quanto segue: “A seguito delle modifiche apportate all’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992 dall’art 3 del D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell’assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8 comma 1 punto IV e di cui all’art. 18 comma 1 punti IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiare in qualità di referente unico (es: “uno dei fratelli o delle sorelle” o “solo figlio/figlia o “unico parente o affine”), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.
Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all’art. 8 comma 1, punto IV lett. h e n., e art. 18 comma 1, punto IV, lett. h e n, del CCNI si precisa che per coniuge si intendono anche la parte dell’unione civile e il convivente di fatto”.
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