Il Garante per la Protezione dei dati personali ha dato il suo ok in merito alla decisione del Ministero dell’Istruzione di rendere pubblici gli esiti degli scrutini in un’area riservata del registro elettronico.
Vista la necessità, quest’anno, di limitare gli accessi fisici alle scuole per via della pandemia da Covid-19, il Ministero ha infatti dettato istruzioni specifiche alle scuole in merito alla pubblicità degli esiti degli scrutini.
Con nota 9168/2020 il M.I. ha precisato che, per le classi intermedie, per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Analogo discorso vale per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.
In proposito, l’Autorità, sentita dall’ANSA, ha chiarito che a ”differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy”.
Per tali ragioni il Garante concorda con la linea del M.I. di indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico. ”Su questo punto – spiega il Garante – in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, ci sono state nei giorni scorsi interlocuzioni con il Ministero della pubblica istruzione, che sono alla base della nota del 9 giugno dello stesso Ministero. Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi. La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – conclude il Garante – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
Ricordiamo infine che, solo nei casi in cui la scuola sia sprovvista del registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico.
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