Nella mattinata di venerdì 17 maggio i docenti di ruolo interessati che hanno presentato istanza di mobilità, riceveranno una mail con l’esito direttamente sulla loro casella di posta elettronica, quella con la quale si sono registrati al sito di Istanze On-line. Le scuole, già dalle prime ore della mattinata di venerdì 17 maggio 2024, potranno consultare il bollettino della mobilità dei docenti a SIDI. Nelle ore immediatamente successive gli uffici scolastici provinciali pubblicheranno gli esiti della mobilità riferita alle rispettive province.
Le tre fasi della mobilità
Ciascun docente, nell’istanza di mobilità territoriale, ha potuto esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso è stato possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. Nell’istanza di passaggio di cattedra e/o passaggio di ruolo, con istanze distinte e separate tra di loro e da quella territoriale, si sono potute inserire altre 15 preferenze per ogni singola domanda inoltrata.
La prima fase della mobilità docenti è riferita alla mobilità territoriale all’interno dello stesso comune, la seconda fase sarà quella dei trasferimenti tra comuni della stessa provincia, la terza fase si riferisce alla mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).
Reclamo avverso gli esiti della mobilità
Se nel controllare i bollettini ufficiali della mobilità 2024/2025 si dovessero trovare delle anomalie, come per esempio riscontrare che una scuola da voi espressa è stata assegnata ad un docente con minore punteggio del vostro, allora è importante vederci chiaro e fare immediatamente reclamo motivato e magari anche accesso agli atti.
Avverso gli esiti della mobilità è possibile fare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 26 maggio 2024.
MODELLO DI RECLAMO MOBILITA’ 2024/2025
È utile sapere che in fase di pubblicazione degli esiti, in caso di rilevazioni di errori, è possibile intervenire con un reclamo ad hoc per ottenere una rettifica sulla disposizione dei bollettini ufficiali di mobilità.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17. Quindi si può attivare una procedura di conciliazione entro massimo 15 giorni dall’atto pubblicatoo in cui vengono lesi i diritti dell’interessato. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale.