Mobilità

Esito trasferimenti docenti 2024 in pubblicazione, 57.824 movimenti: i dati Cisl per gradi di scuola – TABELLE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti i movimenti (trasferimenti e passaggi) del personale docente per l’a.s. 2024/25.

In tutto i movimenti sono 57.824, di cui 33.501 a domanda, 2.456 a domanda condizionata perché perdenti posto, 18.572 d’ufficio. La differenza (3.295) corrisponde ai passaggi di cattedra o di ruolo.

I posti rimasti vacanti

Al termine delle operazioni, risultano vacanti:

  • nella scuola dell’infanzia 3.829 posti (di cui 1.301 di sostegno)
  • nella primaria 18.158 posti (di cui 8.020 di sostegno)
  • nella secondaria di I grado 14.527 posti (di cui 4.696 di sostegno)
  • nella secondaria di II grado 25.879 posti (di cui 1.627 di sostegno).

TUTTI I DATI

Reclamo avverso gli esiti della mobilità

Se nel controllare i bollettini ufficiali della mobilità 2024/2025 si dovessero trovare delle anomalie, come per esempio riscontrare che una scuola da voi espressa è stata assegnata ad un docente con minore punteggio del vostro, allora è importante vederci chiaro e fare immediatamente reclamo motivato e magari anche accesso agli atti.

Avverso gli esiti della mobilità è possibile fare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 26 maggio 2024.

MODELLO DI RECLAMO MOBILITA’ 2024/2025

È utile sapere che in fase di pubblicazione degli esiti, in caso di rilevazioni di errori, è possibile intervenire con un reclamo ad hoc per ottenere una rettifica sulla disposizione dei bollettini ufficiali di mobilità.

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17. Quindi si può attivare una procedura di conciliazione entro massimo 15 giorni dall’atto pubblicato in cui vengono lesi i diritti dell’interessato. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale.

Redazione

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